I.D.D. - Insurance Distribution Directive
Gli obblighi di comunicazione introdotti dalla IDD:
- Prima di stipulare un contratto, il distributore deve informare in modo chiaro, completo e trasparente l’interlocutore.
- Le informazioni dovranno riguardare non solo il prodotto, ma anche il proprio status (distributore indipendente, consulente, legami con la compagnia) ed il compenso percepito (importo e natura, ad esempio se su base oraria o su provvigione).
La Direttiva introduce due documenti che devono essere presentati al cliente prima della stipula del contratto:
- la raccomandazione personalizzata, volta ad individuare specificamente le ragioni per cui un determinato prodotto sarebbe più indicato di altri a soddisfare le esigenze del cliente. Questa presuppone un’attività di consulenza, con cui delineare il profilo del cliente;
- un documento informativo standardizzato per i prodotti non vita, con informazioni di base sul prodotto.
I prodotti di investimento assicurativi
Per prodotti di investimento assicurativi si intendono quelle soluzioni che presentano una scadenza o un valore di riscatto, esposti, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato. Relativamente a questi prodotti, la IDD introduce alcuni obblighi specifici, tra cui obblighi informativi, secondo cui bisogna fornire ai clienti appropriate informazioni su:
- valutazione periodica dell’idoneità dei prodotti in caso di distribuzione associata alla consulenza;
- orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti o alle strategie di investimento proposte;
- costi ed oneri, compresi quelli della consulenza (qualora prestata) e del prodotto nonché le modalità di pagamento.
Per chi fornisce consulenza, è necessario, inoltre:
- ottenere dai clienti informazioni sulla conoscenza ed esperienza nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento;
- raccomandare prodotti adeguati rispetto alla predisposizione al rischio ed alla capacità del cliente di sostenere perdite.
Se il cliente non fornisce le informazioni richieste l’intermediario è tenuto ad avvertirlo che non può valutare l’adeguatezza o l’idoneità del prodotto.