Analisi economico finanziaria del cliente: le valutazioni per il rilascio di una fidejussione assicurativa
Per il rilascio di una fidejussione assicurativa servano due ordini di documenti:
- quelli che riguardano il rischio da garantire, cd. rischio oggettivo (obbligazione contrattuale, allegati disciplinari, testo della fidejussione, informazioni aggiuntive, ect), e
- quelli che riguardano la situazione economico-finanziaria del cliente, cd. rischio soggettivo (bilancio, dichiarazione dei redditi, relazione su esperienze lavorative, ect.).
Tralasciando in questa sede quelli riguardanti il cd. rischio oggettivo, viene da chiedersi quale sia la reale portata delle valutazioni sul merito creditizio del cliente prima del rilascio di una fidejussione assicurativa. Le valutazioni sugli elementi economico-patrimoniali del cliente a cosa sono preordinate? Alla verifica preventiva della possibilità da parte del cliente di poter far fronte al sinistro senza coinvolgere il garante? Oppure alla possibilità dello stesso di essere in grado di restituire le somme pagate dall’assicuratore in caso di regresso? Oppure servono semplicemente a verificare che il cliente abbia la struttura economico-finanziaria per assolvere agli impegni oggetto di fidejussione? Una risposta non è possibile darla anche perché questo è il campo della scelta di sottoscrizione che ogni assicuratore imposta come politica assuntiva. È possibile tracciare delle ipotesi che sono funzionali a determinati rischi, come per esempio:
- per le garanzie sugli appalti pubblici, dai quali escluderei le anticipazioni, ove le valutazioni sul rischio soggettivo sono preordinate a:
- verificare la possibilità economico-finanziaria di assolvere agli impegni contrattuali;
- in secondo ordine, serve a valutare le possibilità di regresso in caso di sinistro. Altri tipi di valutazioni non vengono eseguite anche perché lo storico su tali rischi non richiede necessità di valutazioni ulteriori;
- per le garanzie sulle anticipazioni/adempimenti relativi a contributi pubblici, tutto dipende dalla tipologia del contributo che si ha di fronte: ove lo stesso è caratterizzato da un intervento totalitario dell’ente pubblico (contributo al 100%), la valutazione del rischio soggettivo viene fatta solo per comprendere se il cliente è in grado di realizzare il progetto e, solo per questioni di cautela viene fatta una blanda verifica delle possibilità di regresso (esempio ne sono i contributi per i corsi di formazione). Nel caso in cui il finanziamento preveda un intervento del cliente in aggiunta al finanziamento dell’ente erogatore, allora l’analisi diventa più dettagliata e si cerca di capire se il cliente possiede di già i mezzi finanziari per affrontare l’intervento posto a suo carico. Ove la verifica ha esito negativo, non si prosegue nemmeno a valutare l’ipotesi del regresso che non avrebbe senso trovando di fronte ad un sinistro certo;
- per le garanzie di pagamento la questione è ancor più complessa dal punto di vista dell’analisi: qui si parte con lo studio dettagliato delle obbligazioni oggetto di garanzia ed all’esito delle stesse, si procede a verificare che il cliente:
- sia in grado di poter pagare l’obbligazione garantita sulla scorta dei suoi flussi di cassa, oppure
- sia in grado di generare reddito per il pagamento. È deleterio procedere al caso di valutazione della capacità di restituzione della somma in caso di sinistro, perché il cliente che non è riuscito a pagare nei termini dell’obbligazione garantita, difficilmente riesce poi a restituire le somme in caso di sinistro, tanto per cui tale valutazione sarebbe inutile.
In tutti i casi, l’analisi degli elementi di bilancio costituiscono uno dei presupposti per la decisione di sottoscrizione di una fidejussione, ma già da soli riescono a dare un quadro della sostenibilità di un determinato rischio da parte del cliente.