Codice degli appalti, in vigore il rating per le stazioni appaltanti
Uno degli obiettivi ai quali da tempo si lavora è quello di ridurre le centrali di committenza della pubblica amministrazione le quali, secondo una stima orientativa, sono oltre 35 mila. A circa due anni dall’adozione del D. Lgs 50/2016 si potrebbe finalmente iniziare questo virtuoso percorso, dando seguito ad una delle componenti più interessanti del nuovo codice degli appalti. Parliamo del sistema di qualificazioni delle S. A. che rappresenta uno degli elementi più innovativi del nuovo strumento legislativo.
Il provvedimento, scritto dal Ministero delle Infrastrutture, è stato trasmesso alla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà oggetto di approfondita analisi per il rilascio di una “patente” per i bandi di gara. In altri termini ci sarà un elenco nazionale, tenuto a cura dell’ANAC, di soggetti che hanno i requisiti necessari per poter bandire appalti, strutturato in quattro livelli di capacità, la cui licenza avrà la validità cinque anni.
Ci saranno quattro fasce di competenza e gli scaglioni di difficoltà varieranno anche secondo gli ambiti (lavori, servizi e forniture) e la patente sarà ovviamente rinnovabile, nel rispetto di determinate condizioni. Di conseguenza, prima di pubblicare un bando, la S. A. dovrà rispettare tutti i parametri del livello – e quindi allo scaglione che rientra nell’importo corrispondente all’appalto – il ché presuppone una serie di requisiti. Innanzitutto quello organizzativo, che parte da un livello base, che richiede due tecnici abilitati alla professione ed un funzionario amministrativo, per arrivare a strutture più complesse che impongono la presenza di nove esperti con laurea magistrale.
Ma andiamo per ordine indicando dapprima i quattro livelli che più interessano la nostra analisi. Si parte da un primo scaglione definito “livello base” (L-LB) che comprende gli appalti tra 150mila e il milione di euro; segue il livello medio, (LLM) che comprende gli importi che vanno dal milione fino alle soglie comunitarie; il livello alto (L-LA) comprenderà gli appalti per importi superiori alle soglie comunitarie fino a 20 milioni ad eccezione di quelli definiti complessi (dove la soglia resterà 15 milioni); per finire il livello superiore (L-LS) che comprende la precedente eccezione e i lavori oltre i 20 milioni.
Elencati gli scaglioni, per avere un quadro più completo della portata del provvedimento, è utile anche fare una panoramica dei requisiti di qualificazione, contemplati dall'articolo 38, comma 4, del Codice. Sono quattro titoli di qualificazione richiesti alle stazioni appaltanti per poter accedere all'elenco e tutti abbastanza articolati.
Quale primo requisito è richiesta, all'interno dell’organigramma, la presenza di un sistema stabile di gestione dotato di un organico adeguato per la gestione dei quattro ambiti di attività, che sono: programmazione, progettazione, fase di affidamento ed esecuzione.
Il secondo requisito fa riferimento alla presenza - nelle strutture organizzative - di personale dipendente con qualifiche adeguate e con specifici requisiti nei diversi ambiti di attività. E’ effettivamente piuttosto articolato e, come richiamato in precedenza, parte da un numero minimo di unità con competenze di medio livello, per arrivare ad un numero cospicuo di soggetti tutti dotati di alta specializzazione e formati con titoli accademici magistrali.
Per ottemperare agli obblighi contemplati al terzo requisito sarà dotarsi «di un sistema di formazione e aggiornamento del personale». Per la verità il sistema e le modalità di attuazione di questa parte della normativa viene affidata alla stessa stazione appaltante, che potrà disciplinarlo secondo sua volontà, ma dovrà in ogni caso prevedere l'effettiva partecipazione ad almeno trenta ore di formazione annuali nelle materie afferenti i diversi ambiti di attività.
Siamo giunti al quarto ed ultimo requisito che è probabilmente il più interessante rispetto ai precedenti. Consiste nel numero di gare svolte nei cinque anni antecedenti la data di richiesta di qualificazione, facendo esplicito riferimento al contenuto dell'articolo 38, comma 4, numero 4), del Codice, e prevede che la S. A. abbia raggiunto i seguenti obiettivi: nel livello base, cinque lavori; nel livello medio, tre lavori; nel livello alto e nel livello superiore, due lavori.
Uscendo da quello che è l’aspetto più squisitamente tecnico ed enunciativo, risulta assolutamente interessante e innovativo il concetto di merito che si acquisisce attraverso il lavoro svolto, soprattutto per quanto attiene la qualità dei risultati. Mostrare il proprio curriculum di gare espletate nel quinquennio precedente l'attestazione – contemplando un numero minimo di procedure di livello di complessità proporzionale all'attestazione richiesta – per ottenere la patente richiesta rappresenta l’inserimento di un criterio meritocratico assolutamente auspicato a tutti i livelli. Soprattutto se si considera che bisognerà dimostrare di non avere un contenzioso finito troppe volte con esito sfavorevole.
Però, in merito quest'ultimo dettaglio, pur rilevando la validità dell’innovazione bisogna dire che non sarà semplice venirne a capo. Anche se il decreto offre dettaglio abbastanza articolato, non risulta semplice l’interpretazione per la valorizzazione di questo requisito. Passa il concetto che possa essere avvantaggiata una stazione appaltante che non abbia avuto - in via definitiva - un livello di soccombenza superiore al 20% nel triennio precedente e al 30% nel quinquennio rispetto alla media dei contenziosi della stessa tipologia, con l’aggiunta – purtroppo – di alcune incomprensibili franchigie.
E’ opportuno sottolineare che, oltre ai tempi di legge previsti per l’adozione del provvedimento, è stata adeguatamente scelta una fase transitoria che permetterà a tutte le centrali di committenza di attrezzarsi per realizzare questo percorso virtuoso. Il regime transitorio contempla un periodo di 18 mesi per adeguarsi ai requisiti richiesti, per coloro i quali ne facciano domanda. Chi non è nella possibilità di farlo, oppure scegliesse di non adeguarsi per via degli oneri e i costi, potrà affidarsi a qualche centrale di committenza oppure aggregarsi per sommare i requisiti, con l’obiettivo di ridurre le s.a. Anche se sarà necessario attendere l’ennesimo decreto attuativo per avere il vero impulso per dare slancio a questa importante innovazione.
Salvatore Magliocca
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