Fideiussioni a Garanzia degli Acconti su Immobili da Costruire

Con la Legge n. 210/2004 e, più in particolare, con gli artt. 2 e 3 del D. Lgs 122/2005, è stato introdotto l’obbligo per il costruttore/promissario venditore di un immobile da costruire di prestare fidejussione per gli acconti ricevuti per la vendita di un immobile in via di realizzazione. La ratio della norma è quella di tutelare il contraente debole (il consumatore) in una obbligazione che abbia ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà di un bene immobile da costruire e per ilo quale il costruttore si faccia anticipare parte del corrispettivo per la sua vendita. La norma tutela solo contro le situazioni di crisi che possono colpire il promissario venditore non essendo possibile escutere la fidejussione per altre forme di inadempimento del costruttore (per es. per difformità, ritardi, penali, ecc). La medesima normativa, oltre alla garanzia fidejussoria, ha previsto anche la prestazione di una garanzia indennitaria decennale postuma da consegnarsi contestualmente al trasferimento del bene.

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Cauzioni e Fidejussioni

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